Regolamento

Articolo 1 - Obiettivo

1. Il Premio del Parlamento europeo per il giornalismo è assegnato ai giornalisti che hanno contribuito in modo eccezionale a chiarire importanti questioni di portata europea o che abbiano promosso una migliore comprensione delle istituzioni o delle politiche dell'Unione europea. Esso sarà attribuito in uno spirito di rispetto della libertà e del pluralismo dei mezzi d'informazione e tenendo conto del desiderio del Parlamento europeo di migliorare la comunicazione tra le istituzioni dell'UE e i cittadini europei.

2. Il Premio del Parlamento europeo per il giornalismo sarà aggiudicato per la seconda volta nell'ottobre 2010.

Articolo 2 - Sezioni

1. Il Premio del Parlamento europeo per il giornalismo costituisce un riconoscimento per le attività effettuate in quattro sezioni: stampa scritta, radio, televisione e Internet.

2. Vi è un vincitore in ogni sezione.

Articolo 3 - Criteri di ammissibilità

1. Si opera una distinzione tra i criteri applicabili ai contributi e quelli applicabili ai loro autori.

a. I contributi ammissibili all'aggiudicazione del Premio del Parlamento europeo per il giornalismo sono:

  • articoli o reportage;
  • inerenti a importanti questioni di portata europea o intesi a promuovere una migliore comprensione delle istituzioni o delle politiche dell'Unione europea;
  • pubblicati o diffusi tra il 1° maggio 2009 e il 31 marzo 2010;
  • redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
  • espressi in uno dei mezzi d'informazione figuranti nelle sezioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e registrato legalmente in uno Stato membro dell'Unione europea;
  • che non hanno ricevuto un altro premio prima del termine ultimo per l'accettazione delle proposte;
  • e che non hanno ancora beneficiato di fondi da parte delle Istituzioni UE.

b. Gli autori possono essere singoli individui o gruppi composti da un massimo di cinque persone. La persona o i membri del gruppo devono essere cittadini o residenti di uno Stato membro dell'Unione europea ed essere registrati come giornalisti.

Articolo 4 - Procedura di ammissione

1. Il Parlamento europeo pubblica un invito a presentare candidature sul sito Internet del suo ufficio informazioni in ciascuno Stato membro dell'Unione europea [1] e, se del caso, ne fa pubblicità.

2. L'invito a presentare candidature per l'edizione 2010 del Premio del Parlamento europeo per il giornalismo si apre il 15 gennaio 2010 e si conclude il 31 marzo 2010.

3. Il modulo di candidatura sarà disponibile sui siti Internet dei suddetti uffici informazione del Parlamento europeo. Esso deve essere compilato nella sua integralità dai partecipanti stessi, per conto proprio o dei gruppi di cui fanno parte, o da un ente che rappresenti il mezzo d'informazione da cui essi sono assunti o da un cittadino che raccomandi un articolo pubblicato o un programma trasmesso.

4. È ammessa una sola proposta per partecipante o per gruppo, ma un unico mezzo d'informazione può presentare diverse proposte.

5. Non è prevista alcuna tassa di iscrizione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5.

Articolo 5 - Presentazione delle proposte

1. La proposta, che dovrebbe essere allegata al modulo di cui all'articolo 4, deve in tutti i casi essere presentata nel modo seguente:

a. Per le proposte scritte, pubblicate su carta o su Internet:

  • formato A4, pagine numerate;
  • nel caso le proposte siano trasmesse per posta raccomandata o consegnate a mano, sono richieste tre copie stampate (compreso l'originale);
  • in lingua originale;
  • nome del giornale, rivista, canale o sito web (a seconda dei casi) nei quali la proposta è stata pubblicata per la prima volta.

b. Per le proposte registrate di trasmissioni radio o audiovisive, comprese quelle pubblicate su Internet:

  • nel caso le proposte siano trasmesse per posta raccomandata o consegnate a mano, tre CD o DVD contenenti i file in qualità broadcast;
  • in lingua originale;
  • un riassunto in lingua originale;
  • nome del programma in cui la proposta è stata trasmessa per la prima volta.

2. Tutte le proposte devono essere trasmesse tramite il sito Internet del Premio o inviate per posta elettronica, o raccomandata o consegnate a mano con conferma di ricevimento all'indirizzo dell'ufficio informazioni [2] del Parlamento europeo nel paese di residenza del candidato o del suo rappresentante.

Articolo 6 - Calendario

I termini per l'edizione 2010 del Premio del Parlamento europeo per il giornalismo sono i seguenti:

  • annuncio del premio: 15 gennaio 2010
  • accettazione delle proposte: 31 marzo 2010
  • selezione delle proposte: 18 maggio 2010
  • selezione dei vincitori del premio: 21 settembre 2010
  • consegna del premio: ottobre 2010

Articolo 7 - Organi decisionali

1. I vincitori del Premio del Parlamento europeo per il giornalismo saranno scelti da un'unica giuria, distinta dalle giurie per la compilazione degli elenchi ristretti formate sotto il patrocinio degli uffici informazioni del Parlamento europeo al fine di selezionare le proposte.

2. La giuria incaricata dell'aggiudicazione:

a. è formata da nove membri, tra cui figurano tre deputati al Parlamento europeo e sei rappresentanti della professione di giornalista, compresi preferibilmente rappresentanti delle associazioni europee dei giornalisti. La giuria è presieduta dal vicepresidente del Parlamento europeo responsabile della politica di informazione e comunicazione. Il segretariato è a cura della Direzione generale della Comunicazione del Parlamento europeo.

b. sceglie i vincitori a partire dall'elenco ristretto elaborato dalle giurie costituite a tal fine. Il voto è segreto. I vincitori del premio sono scelti mediante votazione a maggioranza assoluta nei primi due turni e a maggioranza semplice nei turni seguenti.

3. Le giurie preposte alla compilazione degli elenchi ristretti:

a. sono costituite in ciascuno Stato membro dell'Unione europea sotto il patrocinio del competente ufficio informazioni del Parlamento europeo;

b. sono formate da tre a cinque membri della professione di giornalista, compresi preferibilmente rappresentanti delle associazioni nazionali di giornalisti. Il segretariato è a cura dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo in ciascuno Stato membro;

c. selezionano una sola proposta per ciascuna delle sezioni di cui all'articolo 2;

d. la procedura di selezione è la stessa di quella esposta al paragrafo 2, lettera b, del presente articolo;

4. la giuria incaricata dell'aggiudicazione e le giurie preposte alla compilazione degli elenchi ristretti sono competenti per le quattro sezioni di cui all'articolo 2.

Articolo 8 - Dotazione del premio

1. Il Premio del Parlamento europeo per il giornalismo è di 20 000 euro, ripartiti nel modo seguente:

  • sezione stampa scritta: 5 000 euro
  • sezione radio: 5 000 euro
  • sezione televisione: 5 000 euro
  • sezione Internet: 5 000 euro

Articolo 9 - Rispetto degli articoli

La partecipazione al premio del Parlamento europeo per il giornalismo richiede il rispetto del presente regolamento. Detto regolamento è redatto nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.